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Da ITLEX.
Quella che segue è la versione liberamente modificabile del documento elaborato dai Gruppi di lavoro sul Diritto D'Autore e le Nuove Tecnologie (visionabile nella versione redatta, al 10 novembre, in pdf alla pagina iniziale del presente sito).
Il testo che segue - emendato con gli interventi effettuati dal "popolo della rete" fino al 20 novembre pv - sarà stampato e consegnato al Comitato Consultivo Permanente per il diritto di autore in adunanza generale.
Si fa presente che tale documento è mero strumento di lavoro per gli ulteriori studi e contributi e non rappresenta quindi alcuna formale posizione.
Il Coordinatore Ferdinando Tozzi
NON capisco come funziona
Questo esperimento è molto interessante, ma non esistono tools leggermente più sofisticati per permettere di seguire le modifiche del testo?
Modifiche alla LEGGE 22 aprile 1941, n. 633Protezione del diritto d'autore e di (altri) diritti connessi al suo esercizio
Art. 1. TITOLO I Disposizioni sul diritto d'autore
Capo I Opere protette
Si auspica un’inclusione esplicita dell’opera audiovisiva ed in particolare nella sua declinazione di format televisivo tra le opere protette (art. 2) così come i requisiti per tale inclusione, in ogni caso ed ancor prima sarebbe utile definire la nozione di opera audiovisiva (essendo solo presente l’opera cinematografica) e di produttore (equiparando espressamente le figure di produttore di opere cinematografiche e di opere audiovisive).
Per quanto riguarda la nozione di "opera multimediale" si ritiene che il suo inserimento tra le opere protette (art. 1 e 3, ecc...) potrebbe causare degli equivoci in quanto la multimedialità attiene più precisamente alla forma di comunicazione di determinati contenuti e potrebbe non rappresentare di per sé un tipo particolare di opera dell'ingegno. L'opera cosiddetta multimediale potrebbe forse più facilmente essere ricondotta a un'ipotesi di opera collettiva o complessa a seconda dei casi. Si potrebbe invece valutare l'opportunità di includere nell'elenco dell'art. 2, e disciplinare con norme particolari di diritti di utilizzazione economica, la categoria delle opere audiovisive che sono nella pratica accomunate a quelle cinematografiche ma che in realtà presentano alcuni profili che richiederebbero specifica regolamentazione, soprattutto in considerazione dello sviluppo di nuovi contenuti audiovisivi che poco hanno a che vedere con il concetto di "opera cinematografica". Inoltre si ritiene necessaria una definizione ed eventualmente protezione del "format televisivo" e della "opera interattiva". Potrebbe essere opportuno introdurre il concerto di "digitale" nelle disposizioni relative ai diritti elusivi dell'autore.
Si suggerisce il seguente testo:
“Art1. La protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi di cui alla presente legge è riconosciuta di rilevante interesse generale ai fini della promozione e dell’incremento delle attività di creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, in relazione all’art. 27, comma 2 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed agli articoli 2, 4, 9, 21 e 33, 41 e 42 della Costituzione.”
art.1
Inserire un’equiparazione tra le opere cinematografiche e “le opere audiovisive o le opere costituite da sequenze di immagini in movimento”.Potrebbe essere utile una definizione di opere audiovisive, lasciando invece alle “Opere costituite da sequenze di immagini in movimento” la funzione di chiusuradelsistema.
Art. 2
Inserire la definizione di opere multimediali:
“N°11) le opere multimediali, intese come opere costituite dall’integrazione in formato digitale di almeno due mezzi espressivi (quali ad esempio scrittura, grafica, registrazioni audio e video, immagini in movimento…), consultabili in modo interattivo e non lineare, e organizzate secondo criteri sintattici e semantici che ne costituiscono l’elemento unitario e originale.”
"N° 11) le opere multimediali, intese come opere costituite dalla contestuale presenza in formato digitale di almeno due codici espressivi (quali ad esempio testi, grafica, immagini in movimento, video e audio) interoperabili e consultabili in maniera interattiva e non sequenziale, secondo un progetto organizzato con criteri autonomi e personali.
Nel contempo, occorrerebbe chiarire la definizione di banche dati di cui alla precedente lett. 9), con la precisazione che le b.d. sono caratterizzate da un apposito sistema d’indicizzazione e d’interrogazione sui contenuti.
Art. 2
“In particolare sono comprese nella protezione:1 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II, le opere audiovisive, le opere costituite da sequenze di immagini in movimento; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. a)Potrebbe essere necessario un riferimento all'impossibilità a disassemblare l'eventuale programma, come peraltro sempre indicato sui prodotti rilasciati commercialmente. Infatti nel disassemblare il programma si potrebbe comunque venire a conoscenza del codice di programmazione ed eventualmente sfruttarlo per interesse personale.Diviene più difficile circoscrivere il contesto se da tale operazione non vi sia un vantaggio diretto, come creare un programma simile all'originale che differisca solo di alcuni non rilevanti particolari; infatti l'arricchimento potrebbe essere dettato anche solo dal conoscere alcune conclusioni o routine nel programma; in tal caso se il produttore dia un avallo completo, potrebbe essere integrata anche tale parte; se il produttore non dia un avallo completo all'utilizzo, tale posizione, seppur nella elevata complessità della definizione del contesto, ed in adiacenza al già definito "idee e principi" dovrebbe essere ulteriormente regolamentata, quindi - Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, se non si sia ottenuti tali informazioni ricorrendo a delle metodologie avulse dalla volontà del produttore, dalla definzione nel contratto e dalle leggi vigenti - b) permane l'importanza della posizione del produttore del software, che, al contrario di quanto accade oggi, ha una priorità rispetto ad altre interpretazioni; infatti non può definirsi vessatoria la clausola voluta dal produttore pertinente una particolare richiesta in quanto l'acquirente o l'usufruttuario può sempre evitare di utilizzare il prodotto o farvi riferimento.Se il contratto d'acquisto, come per molti prodotti conosciuti, prevede tale limitazione da parte del produttore, l'acquirente può riportare il prodotto eventualemnte acquistato(un esempio le licenze dei sistemi oeprativi Microsoft). Che la legge lasci l'interpetazione all'acquirente significa ledere il diritto del produttore a far sì che l'opera del suo ingegno venga utilizzata nel contesto da lui consentito; quindi -8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore e con la sua definizione delle modalità d'utilizzo- .PAOLONI ACHILLE 2007112109189) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale (che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico). 11) Le opere multimediali, intese come opere costituite dall’integrazione in formato digitale di almeno due mezzi espressivi (quali ad esempio scrittura, grafica, registrazioni audio e video, immagini in movimento…), consultabili in modo interattivo e non lineare, e organizzate secondo criteri sintattici e semantici che ne costituiscono l’elemento unitario e originale. 12) Il format, inteso come lo schema originale di un’opera audiovisiva di qualsiasi genere che, pur senza giungere ad un’esposizione minuziosa ed analitica, ne esplichi , in modo dettagliato ed esaustivo, le fasi sequenziali e tematiche e sia idoneo - anche attraverso interventi di adattamento - alla creazione di multipli.”
art.2
Introduzione di ulteriori definizioni come quella del format (potrebbe essere definito come “lo schema originale di un’opera audiovisiva di qualsiasi genere che, pur senza giungere ad un’esposizione minuziosa ed analitica, ne esplichi in modo dettagliato ed esaustivo, le fasi sequenziali e tematiche e sia idoneo - anche attraverso interventi di adattamento, alla creazione di multipli”). Altrove sarebbe poi da chiarire che i diritti di utilizzazione economica relativi al format ed alle opere da esso derivate spettano a chi ne ha coordinato la creazione sviluppandone le relative fasi sequenziali e tematiche ovvero, in subordine, a chi per altro titolo ne detiene la disponibilità. Per quanto poi attiene alle opere multimediali ritengo utile una loro menzione nelle opere protette dato che la multimedialità dell’opera stessa, sostanziandosi in una rielaborazione composita di diversi oggetti di diritto d’autore, determina una nuova opera creativa. Se è vero che sono de facto già tutelate perché la lda dà rilevanza al contenuto creativo e non al supporto dell’opera, tuttavia ritengo opportuna un’esplicita equiparazione - in questa sede - di tali opere alle opere collettive o comuni. La giurisprudenza, infatti, in assenza di una lettura certa si è orientata in maniera diversa di volta in volta inquadrando la tutela come opera cinematografica, letteraria, banca dati, programma per elaboratoreetc. Cosa si debba infatti intendere per opera multimediale non è univoco, attribuirei il carattere dell’interattività a tali tipi di opera, a differenza di quanto altri ritengano. Sarebbe dunque utile tentare una definizione che tenga conto dei seguenti caratteri essenziali: la pluralità di mediaresi consultabili poiché ricondotti all’unico medium digitale, l’interattività che caratterizza la loro consultazione da parte degli utenti. Da quanto sopra discenderebbe l’individuazione dell’autore secondoil disposto dell’art. 7, fermi restando i diritti degli autori delle opere sottostanti.
ART. 2
1.Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo in qualsiasi modo o forma esse siano espresse, quali: 1)le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;3)le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4)le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, nonché le opere del disegno industriale; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere cinematografiche, le opere audiovisive e le opere costituite da sequenze di immagini in movimento , salva la protezione ai sensi delle norme del titolo secondo;7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore quali le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 3
1. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresí protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, le trasposizioni di opere in versione multimediale, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 4. (vanno previste le trasposizioni di opere in versione multimediale – p.e., un’opera collettiva a carattere testuale come un periodico viene strutturata e integrata, nella versione on-line, in modo da includere audiovisivi, file Mp3, immagini in movimento etc.; esemplare il caso di “Science”)
Art. 4.
1. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresí protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.***
Art. 5
1. “Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato, delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche italiane, europee ed extraeuropee.”
In merito a quanto sopra, si ritiene di non fare previsioni espresse sulle norme regolamentari redatte dai privati su commissione e a spese dello Stato, considerandosi tale fattispecie già compresa per analogia in questa norma.
Capo II
Soggetti del diritto
Art. 6
1. “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale e della personalità dell’autore.”
Art. 7
1. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. 2. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
1. È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. 2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
PROPORREI UNA NUOVA VERSIONE DEL COMMA 1, CHE TENGA CONTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE NELLA LDA NEL 2003.
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella COMUNICAZIONE IN PUBBLICO OD AL PUBBLICO dell'opera stessa. (CHIMIENTI)
Art. 9
1. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non si sia rivelato. 2. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
1. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. 2. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. 3.Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Capo III
Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
TITOLO I
Disposizioni sul diritto d'autore
Capo I
Opere protette
Si chiede di definire le nuove opere frutto delle nuove tecnologie. In particolare si chiede di individuare e disciplinare la c.d. opera multimediale.
Capo III
Contenuto e durata del diritto di autore
Sezione I — Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Artt. 11 e 29, in rapporto con il Codice dell’amministrazione digitale (dlgs82/2005 e successive modifiche).Poiché l’art. 2 del Codice citato stabilisce che le pubbliche amministrazioni assicurano disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale, occorrerebbe stabilire il diritto delle P.A., non esclusivo ma concorrente con quello dell’autore, alla distribuzione e comunicazione al pubblico perpetua a scopo non di lucro (es.: pubblicazione nell’archivio istituzionale o sul sito web pubblicamente accessibile dell’ente) dei contenuti pubblicati a loro nome o a loro spese.
ART. 11
- 1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
- 2. Ha altresí il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
- 3. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione avvenuta con il consenso dell’avente diritto.
- 4. L’autore ha inoltre il diritto di pubblicare l’opera anche in raccolta, nonché di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.
Di seguito propongo dei commi che regolamentano di fatto l'uso delle licenze, come GPL o Creative Commons. In particolare definisco che una licenza pubblica è un accordo implicito tra l'autore e il pubblico, il quale permette a tutti determinati usi dell'opera senza negoziazioni. Il comma 10 è conseguenza del comma 5. La vera novità è l'applicazione della normativa sulle firme digitali in Italia. Una norma che finora non abbiamo mai sfruttato la vediamo qui implementata. Infatti la dichiarazione di licenza può essere firmata elettronicamente. Purtroppo, però, saranno pochissimi i soggetti a poter effettivamente usufruire della firma digitale come strumento di autenticazione delle licenze, in quanto è necessario usare la firma Postecom e la marca temporale a data certa. Sebbene su Internet siano riconosciute come attendibili le firme di VeriSign e compagnia (Thawte le dà gratis e io ne ho una), così come il servizio di marca temporale gratuito VeriSign, preferisco che le cose rimangano così per il momento. L'obiettivo della legge deve essere la tutela, dunque bisogna prevenire la possibilità che utenti furbi creino dichiarazioni di licenza mendaci e, contemporaneamente, che un autore faccia causa per dispetto ad un utente che non è in grado di dimostrare che la licenza di cui è in possesso sia autentica. Diciamo dunque che per coloro che rilasciano una semplice dichiarazione sul proprio blog lo scenario rimane immutato: vale il rapporto di ragionevole fiducia tu-fai-pure-che-io-non-ti-denuncio, ma per il riconoscimento legale della licenza ci vorrebbero strumenti di autenticità. Nel testo ho lasciato una nota, che rimanda alla norma sulle firme, che non so da quali leggi è regolamentata. Nella proposta di emendamenti mi sembra di coprire più o meno tutti i casi. Faccio notare che al comma 7 di fatto cerco di rendere lecito equiparare la dichiarazione "Creative Commons BY-NC" come sostitutiva del testo della CC, facendo conto che la licenza sia abbastanza diffusa da permettere a chiunque di capirne le condizioni solo dal nome, senza però escludere il fatto che bisogna indicare il testo completo pur non allegandolo all'opera. Ciò sembra stupido ma è fondamentale per le immagini. Posso inserire la dicitura "CC BY-NC" o l'apposito logo su una foto, così come codificare tale info sui metadati, ma non posso assolutamente scrivere tutto il testo nella foto. Queste, ovviamente, sono solo proposte, ma credo che siano importanti. --ΕΨΗΕΛΩΝ 22:24, 18 Nov 2007 (CET)
- 5. L'autore ha il diritto di negoziare le condizioni di utilizzo dell'opera con gli utilizzatori, ivi compresi il diritto alla ritrasmissione, con qualunque mezzo, dell'opera o il diritto di creare opere derivate, come traduzioni o adattamenti.
- 6. L'autore ha il diritto di manifestare pubblicamente le condizioni di utilizzo consentite, salvo diverso accordo specifico, pubblicando una licenza contestualmente all'opera. Tale licenza può presentarsi sotto le seguenti forme:
- a) Dichiarazione autografa dell'autore in testa o in calce alla pubblicazione scritta
- b) Dichiarazione verbale dell'autore in testa o in coda ad una registrazione sonora
- c) Documento elettronico corredato da apposita firma digitale (si veda la regolamentazione sulla firma digitale in Italia NdA) distribuito in allegato all'opera, recante chiare indicazioni sull'opera in oggetto, oppure da rappresentazione grafica della firma autografa (es. scansione)
- d) Dichiarazione in punto facilmente accessibile da interfaccia, in caso di programma per elaboratore
- e) Informazioni aggiuntive, denominate metadati, facenti intrinsecamente parte dell'opera elettronica, inserite rispettando le specifiche del formato di rappresentazione delle informazioni utilizzato per l'opera
- 7. La licenza può anche essere indicata mediante rimando ad una licenza generica, affermata tra il pubblico, nella misura in cui si possa ritenere che ogni utente possa dedurre le condizioni della licenza dal suo nome o dalle indicazioni fornite in merito dall'autore. Deve tuttavia essere indicata una fonte, ad esempio un indirizzo su una rete telematica, un indirizzo postale o un numero di telefono o fax a cui chiedere una copia, ove sia possibile reperire il testo integrale della licenza. L'autore è obbligato a fornire il testo della licenza al richiedente a titolo gratuiro, o al massimo al costo sostenuto dallo stesso per produrre ed inviare copia.
- 8. Una volta pubblicata l'opera sotto licenza pubblica, l'autore ha facoltà di modificare i termini della licenza a patto di non revocare diritti già concessi dalla precedente licenza. Ciò non si applica alle nuove edizioni dell'opera, che possono essere pubblicate sotto qualunque licenza.
- 9. La licenza produce gli effetti di legge se e soltanto se è possibile risalire con certezza alla sua originalità. I criteri di certezza sono i seguenti:
- a) Apposizione della firma calligrafica dell'autore alla licenza
- b) Apposizione di opportuna firma digitale, corredata da marcatura temporale, a documento elettronico testuale manifestante la volontà dell'autore di pubblicare l'opera sotto data licenza
- c) Apposizione di opportuna firma digitale, corretada da marcature temporale, ai binari del programma per elaboratore al fine di garantire l'integrità dell'opera da modificazioni accidentali o intenzionali
- c) Apposizione di opportuna firma digitale, corretada da marcature temporale, alla rappresentazione digitale dell'opera nel rispetto dei formati di rappresentazione delle informazioni utilizzati
- 10. Chi entra in possesso di un'opera coperta da licenza pubblica può liberamente usufruirne secondo i termini di tale licenza senza dover negoziare accordi con alcun soggetto.
Alcuni appunti dal lato strettamente tecnico: il concetto di firma digitale o comunque di certificato digitale comprovante l'identità di un individuo non può essere certo prerogativa di aziende come Verisign od altri ma dovrebbe essere d'inetersse diretto di chi a tale strumento voglia farvio riferimento; personalmente ho una certification-auithority realizzato con prodotti del mio abbonamento Microsft Technet, nel particolare Windows 2003 Server; in tale contesto inserito un lettore di smart-card con un certificato digitale che potrebbe essere analogo a quello relativo al certificato identificiante un individuo, in quanto la gestione della CA(certification authority) permette di dare dei dati esclusivi. Un testo con supporto di tale certificato può essere identificato come appartenente alla persona che lo abbia emesso(anche se potrebbe essere un discorso non proprio analogoa a quello di Verisign o Postecom), se il riferimento alla CA diviene univoco.Dal lato pratico permane la necessità di stabilire il contesto entro il quale definire il tipo d'informazione coperta da licenza pubblica, nella logica del poter dare adito ad errata interpretazione sia nel contesto dell'autore che di colui che di tale informazione pubblica voglia farne uso; un esempio, dal lato tecnico, alcuni produttori di software che rilasciano i propri prodotti indicano chiaramente che non sia consentito trarre vantaggio dalle opere da loro vendute; l'adiacenza è appunto la definizione completa del contesto affinchè sia l'autore che chi ne entri in possesso non abbiano e non rechino alcun tipo di danno PAOLONI ACHILLE 200711210903
Art. 12
1. Alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali spetta, salvo diverso accordo con l’autore, il diritto di utilizzazione economica sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome, per loro conto e a loro spese. 2. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di i lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
ART. 12-bis
1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. 2. Se l’opera è creata su commissione o in rapporto di lavoro autonomo i diritti di utilizzazione economica dell’opera si trasferiscono al committente o datore di lavoro nei limiti dell’oggetto e della causa del contratto. Si rivelerebbe necessario un riferimento all'arricchimento personale del dipendente, nell'ottica del poter definire quali siano state realmente le indicazioni del datore di lavoro e le opportunità offerte e quali invece siano prerogativa del dipendente che abbia magari voluto incrementare le proprie conoscenze; sarebbe un paradosso che il datore di lavoro si avvantaggi anche di prodotti e conoscenze che lui stesso non abbia consentito, approvato o favorito; quindi - 1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno create dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, se ciò non sia da attribuirsi a delle capacità intrinseche del dipendente od a delle conoscenze avulse dal contesto definito dal datore di lavoro- PAOLONI ACHILLE 200711210941. proposta: l’articolo dovrebbe diventare Art. 13 e quindi di conseguenza si dovrebbe rivedere tutta la numerazione
Non concordo, a mio avviso la norma deve rimanere invariata perchè il riconoscimento a favore del datore di lavoro è direttamente collegato all'apporto "imprenditoriale" messo a disposizione dal datore di lavoro, cioè strutture, capitali, ecc., necessario per la creazione del programma e non si riferisce all'apporto creativo intellettuale finalizzato alla effettiva realizzazione del software. In proposito non può non osservarsi che, secondo dottrina dominante, la titolarità del diritto economico del datore di lavoro deriva direttamente dall'acquisto,ope legis, della porzione economica dei dda di spettanza dell'autore. Autore al quale invece restano comunque ed ovviamente i diritti morali, ivi compreso il riconoscimento della paternità, che sono incedibili (Chimienti).
ART. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la duplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione, analogico o digitale. Il concetto di fondo è relativo alla definizione non della mera copia ma dell'utilizzo che se ne voglia fare; fare riferimento alla copia può non aver alcun significato.Ne ha quando il riferimento è all'utilizzo della copia; infatti si potrebbero effettuare milioni di copie di un prodotto, ma non utilizzarle e per il detentore del diritto d'autore il danno si rivelerebbe nullo; viceversa anche una sola copia, ma con uno sfruttamento commerciale potrebbe recare un danno elevatissimo al detentore.In ciò andrebbe modificato il contesto dal riferimento alla copia al riferimento all'utilizzo; quindi - 1. Nella volontà di un utilizzo a fini commerciali o personali, il diritto esclusivo di riprodurre, al fine di un eventuale sfruttamento, ha per oggetto la duplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione, analogico o digitale. PAOLONI ACHILLE 200711210956***
Art.13
Si concorda sull’opportunità di non specificare il supporto digitale da ricomprendere in tale articolo per fornire una norma flessibile alle evoluzioni tecnologiche. Sarebbe poi forse utile all’art. 16 insererire una menzione che ricomprenda la ritrasmissione o trasmissione in simultanea con altre tecnologie, di opere cinematografiche/audiovisive o comunque di immagini in movimento secondo modalità telematiche digitali che attualmente non mi sembra siano ricomprese nelle “comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso” (potendo tali trasmissioni, ad esempio via Internet, non essere codificate) né tanto meno nella “messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente” (riferendosi tale definizione cumulativa ai soli servizi on demand). Anche l’art. 16 bis dovrebbe contenere una definizione di comunicazione al pubblico tramite reti telematiche digitali che ricomprenda le nuove tecnologie (DVB-H, IPTV etc). Su questa linea anche l’art. 18 bis dovrebbe chiarire che il diritto di noleggiare ricomprende anche la possibilità di accedere in via telematica copie digitali (o comunque non materiali) di opere tutelate dal diritto d’autore in maniera temporanea nel luogo e nel momento scelti individualmente.
A) Si ritiene necessario disciplinare il settore dei videogiochi, che, anche sul piano economico, è sempre più in ascesa. A questo fine, si dovrà decidere se, nell'ambito degli artt.1 e 2 della l.d.a., le opere videoludiche debbano essere catalogate quale nuovo ed autonomo genere di opere dell'ingegno o se sposare la tesi secondo cui le stesse rientrerebbero nella categoria dei programmi per elaboratore, con tutte le conseguenze del caso. Considerato, inoltre, che, in tali opere, è spesso difficile individuare gli autori, v'è, poi, la questione relativa al dies a quo del termine di protezione (artt.25 e ss).Nel medesimo ambito, dovremo, altresì, immaginare la disciplina dei diritti spettanti al produttore videoludico. B) altro tema interessante, perchè strettamente legato alle nuove piattaforme tecnologiche, è quello della sincronizzazione delle opere musicali con immagini (penso in particolare a tutto il mondo telematico e telefonico). Nel passato, infatti, il concetto di sicronizzazione di un brano musicale è sempre stato limitato alle due ipotesi classiche dell'opera cinematografica e dello spot pubblicitario. E' evidente che ciò non sia più sufficiente e che si debba ridisegnare il sistema, chiarendo quando si ha, di fatto, sicronizzazione. Le conseguenze pratiche sono note a tutti.
Io faccio qui una mia proposta di definizione del videogioco. Vediamo se piace.--ΕΨΗΕΛΩΝ 22:26, 18 Nov 2007 (CET)
Art. 13
Eliminare tutte le esemplificazioni che seguono le parole “…. in qualunque modo o forma”
Si propone: - l’opera multimediale come oggetto di tutela esplicita, definizione del relativo concetto (es. i tratti essenziali, il rapporto con le possibili sottostanti opere di diritto d’autore, l’individuazione dell’autore di tali opere). - il rapporto tra le nuove tecnologie e la nascita di nuovi diritti di sfruttamento economico (spesso, nella prassi commerciale, si tende infatti a ricondurre tali nuove applicazioni tecnologiche nell’alveo di diritti già esistenti inquadrandole come mere evoluzioni prive di una autonomia giuridica), i titolari di tali nuovi diritti, l’equiparazione dei supporti tangibili a quelli immateriali tracciando le necessarie eccezioni (es. il diritto di esaurimento del diritto). - le possibili forme di equo compenso e di gestione collettiva dei diritti relative ai nuovi sfruttamenti tecnologici, alla luce del potenziale carattere multiterritoriale delle utilizzazioni in rete e delle precedenti esperienze normative nazionali in tale settore (L. 128/2004 e successivi emendamenti). - l’identificazione dei requisiti necessari per creare un sistema di informazione sul regime dei diritti delle opere rese accessibili al pubblico tramite le nuove tecnologie digitali. Art. 13: svincolare il concetto di copia da un supporto fisico.
art. 13: non mi sembra che la digitalizzazione concreti sempre una copia: occorre prevedere un adeguato regime di eccezioni che preveda, ad esempio, la trasposizione analogico-digitale quale passaggio tecnico utile alla riproduzione (e' il cuore del funzionamento di un convertitore A/D presente in ogni scheda sonora di un PC ed amplificatore digitale). Idealmente aggiungerei al testo del comma 2 art. 13 l'inciso "che abbia come risultato la produzione di copieaggiuntive dell'opera in formato digitale"
art. 13 più che l'espressione "digitalizzazione" sarebbe forse opportuno includere "riproduzione in formato digitale". Eviterei invece di specificare il supporto (elettronico, digitale), allo scopo di mantenere un'accezione che possa auspicabilmente comprendere anche i futuri sviluppi delle tecnologie digitali.
Art 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la duplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. 2. E’ considerata altresì riproduzione qualsiasi registrazione in formato digitale su supporto elettronico, ivi inclusa la trasposizione da formato analogico a formato digitale di opere dell’ingegno, o viceversa.
ART. 14
1 Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, mediante tecnologie analogiche o digitali, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, audiovisiva o costituita da sequenze di immagini in movimento, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Si ritiene opportuno garantire il libero utilizzo di opere in formato digitale per presentazioni effettuate nei locali della biblioteca a beneficio degli iscritti, nell'ambito delle finalità di promozione culturale proprie del servizio (questo tema potrebbe riguardare anche le letture di opere letterarie tutelate, effettuate nel medesimo ambito e per le stesse finalità). A questo proposito si propone di valutare l'inclusione delle biblioteche fra i soggetti elencati all'art. 15 comma 2 della L. 633/41. Vanno evitate situazione di concorrenza sleale nei confronti di soggetti, anche costituiti a fini di lucro, che operano in settori contigui, come i pubblici esercizi; definire le finalità di promozione culturale ed estendre a tutti i soggetti che le perseguono le agevolazioni.
- Art. 15
1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico, anche mediante tecnologie analogiche o digitali, ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, audiovisiva o opera costituita da sequenze di immagini in movimento di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione, recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Inserire la definizione puntuale di pubblica esecuzione, pubblico spettacolo e cerchia ordinaria sia in funzione della luogo che della tipologia di utenti e la nozione di lucro
Gli esercizi di pubblico spettacolo, le associazioni e i circoli possono avvalersi della riproduzione visivo-sonora da qualunque supporto e mezzo, previa adozione delle misure di tutela finalizzate a evitare qualunque azione di sfruttamento illegale. Qualora un contenuto da rappresentare sia comunicato al pubblico o disponibile e offerto sotto qualsiasi forma o supporto alla generalità dei consumatori in almeno uno degli stati appartenenti alla Comunità europea, esso potrà essere acquisito e utilizzato anche dai soggetti di cui sopra; in tali casi e se essi si configurino quali pubblici spettacoli, per le riproduzioni è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la società di gestione collettiva dei diritti e le rappresentanze delle associazioni categoriali competenti
Il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con il nulla osta per la proiezione in pubblico dovrà includere anche l’indicazione di eventuali limitazioni in osservanza al Decreto Legislativo 206/05 recante il Codice del consumo. Contenuti privi del decreto di cui sopra sono, comunque, rappresentabili senza limitazioni a un pubblico maggiorenne nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 206/05. L’art. 668 del Codice penale(Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) è modificato: chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali o cinematografiche di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila. Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Art. 15bis
Si propongono le seguenti modifiche:1. Agli autori, salva rinuncia, spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione … avvengano nella sede …, … delle biblioteche pubblicamente accessibili.
ART. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il competente Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore , sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere: a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; b)le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato; c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo; d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
ART. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione, le reti telematiche digitali ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Art 16.
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso ; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 16 si propone di aggiungere il seguente comma:
3. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l’inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell’opera , purché effettuato al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.
Art. 16-bis Si propone di chiarire i l rapporto tra comunicazione al pubblico e comunicazione interattiva su rete, distinguendo la comunicazione su rete dalla distribuzione su rete.
Artt. 16 e 16bis: chiarire il rapporto tra comunicazione al pubblico e comunicazione interattiva on line, distinguendo la comunicazione on line dalla distribuzione on line (art. 17).
1.Ai fini della presente legge si intende per:a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico; b)comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno Stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge: 1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione; 2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione viabbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione; c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
ART. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresí, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Statiche non fanno parte dell’Unione Europea. 2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera. 4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2 non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
ART. 18
1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.
Eliminati commi 2, 3.
art. 18
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie – analogiche o digitali – o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie – analogiche o digitali – o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
ART. 18-bis
Si chiede di prevedere che il noleggio possa avvenire in forma digitale, su rete, quindi svincolato dai supporti fisici dell’opera.
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 .
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie – analogiche o digitali – o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da chiunque sia legittimamente in possesso di copia o supporto dell'opera, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
- Art. 18bis: prevedere che il noleggio possa avvenire in forma digitale on line e dunque svincolato da “supporti” dell’opera.***
ART. 19
1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. 2. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Art. 19 e 78 ter, Si suggerisce di approfondire quando una nuova tecnologia fa nascere un nuovo diritto e quando ciò non avviene. Si fa notare che attualmente, in assenza di una simile previsione le evoluzioni tecnologiche vengono automaticamente assorbite dal mezzo presistente più simile a scapito dei titolari dei diritti di autore e connessi.(E’ peraltro di questi giorni lo “sciopero” degli autori statunitensi, che protestano proprio per il mancato riconoscimento delle royalties in relazione ai nuovi sfruttamenti delle opere nell’ambiente digitale).
Sezione II — Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore(Diritto morale dell'autore)
ART. 20
1. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, ivi compresa la distruzione, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. L’autore non può opporsi alla distruzione dell’opera se questa si rende necessaria per ragioni di sicurezza o di urbanistica.2. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
ART. 21
1. L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. 2. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e comunicazioni al pubblico o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
ART. 22
1. I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. 2. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
ART. 23
1. Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. 2. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresí essere esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali.
ART. 24
1. Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
2. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
3. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
4. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.
Sezione III — Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
ART. 25
1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del ventesimo anno solare dopo la sua morte.
(come da discussione, si propone di ridurre drasticamente la durata dei diritti a venti anni, per tenere conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica e in una logica che vede la produzione intellettuale come oggetto di diritto d'autore perché sia incentivata, ma come commons (bene comune pubblico) nel più lungo periodo. Tutti i riferimenti successivi a settanta anni dovrebbero quindi essere modificati a venti)
ART. 26
1. Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
2. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
ART. 27
1. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.2. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.
ART. 27-bis Abrogato dal d. lgs. 26 maggio 1997, n. 154
ART. 28
1. Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
2. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
si propone di modificare e integrare il testo come segue:
1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e degli enti locali, nonché alle accademie e agli enti privati che non perseguano fini di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è effettuata e purché essa avvenga nei due anni successivi alla consegna dell’opera. Per le comunicazioni e le memorie [...]
2. Anche al di fuori dei casi di cui all’art. 11, tutti hanno diritto di accesso alla documentazione culturale e scientifica prodotta nell’ambito di attività o progetti finanziati con fondi pubblici, e le opere dell’ingegno pubblicate ad esito di tali attività o progetti possono essere liberamente comunicate, distribuite e riprodotte per uso personale.
si propone di modificare "tutti hanno" in "chiunque ha", e di modificare come segue la parte restante
si propone di aggiungere dopo "finanziati" "anche parzialmente"
si propone di aggiungere dopo "comunicate" "eseguite, rappresentate e recitate in pubblico"
2. Anche al di fuori dei casi di cui all'art. 11, chiunque ha diritto di accesso alla documentazione culturale e scientifica prodotta nell'ambito di attività o progetti finanziati con fondi pubblici. Ai fini di una massimizzazione dei risultati della ricerca scientifica, a beneficio del progresso scientifico e tecnologico, le opere dell'ingegno prodotte nell'ambito di attività o progetti di ricerca derivanti da finanziamenti pubblici devono essere comunicate al pubblico, e rese disponibili ad accesso aperto. E' consentita la riproduzione per uso personale di studio o di ricerca
1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 12, alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni. Trascorsi tali termini, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità di dette opere.
ART. 30
1. Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore. 2. Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
ART. 31
1. Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore. Resta in ogni caso salva la previsione di cui all’art.85 ter.
ART. 32
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica audiovisiva o opere costituite da sequenze di immagini in movimento.
ART. 32-bis
1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
ART. 32-ter
1. I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
Capo IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione I — Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.
ART. 33
1. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli
ART. 34
1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione. 2. Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale. 3. Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. 4. Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale. 5. Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
ART. 35
1. L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica; 2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141; 3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.2. Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
ART. 36
1. Nel caso previsto dal comma 1, n. 1 dell'articolo 35 l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore. 2. Nei casi previsti dal comma 1, numeri 2 e 3 dell’articolo 35 e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
ART. 37
1. Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.2. Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
Sezione II — Opere collettive, riviste e giornali
Art. 38
1. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7. 2. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.
ART. 39
1. Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione. 2. Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
ART. 40
1. Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. 2. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
ART. 41
1. Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
2.Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
ART. 42
1. L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. 2. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresí il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
ART. 43
1. L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
Sezione III — Opere cinematografiche e assimilate.
Non si individua particolare specificita' dell'opera multimediale rispetto a quanto la L.d.A. gia' preveda; si dovrebbe ragionare piuttosto se sia opportuno prevedere: a) una definizione per quei format televisivi che sono completi di tutt igli elementi necessari alla produzione di un programma televisivo o trasmesso attraverso nuova tecnologia (e quali?); b) una definizione di "opera interattiva", che e' cosa diversa dall'opera multimediale in quanto caratterizzata dall'elemento dell'interattivita',la cui predisposizione richiede specifica applicazionedell'ingegnodell'autore; c) una definizione di "videogioco", che, salvi gli sforzi della giurisprudenza, si fatica sempre a trovare. In generale rilevo che ancorare la tutela dell'opera alla tecnica di circolazione (opere che circolano su rete, ecc.) potrebbe non essere una buona tecnica normativa e porterebbe, comunque, ben poca novita':sulla rete si trovano in grande parte riproposizione di opere (foto,video,musica, ecc.) che godono di specifica tutela altrove.***sulla questione del "format” si ritiene di proteggere non già l'intera opera bensì i soli elementi caratterizzanti della stessa.
Necessario aggiornare la Sezione III del Capo IV equiparando le opere cinematografiche alle opere audiovisive o alle opere costituite da sequenze di immagini in movimento. Allo stesso modo sarebbero equiparati i produttori delle relative opere ed i diritti loro spettanti (in particolar modo ciò rileva per gli artt. 45, 46 e 47). Infine, per quanto di difficile attuazione, si potrebbe far rinvio ad accordi di categoria per la definizione della gestione collettiva dei nuovi sfruttamenti tecnologici del diritto d’autore
ART. 44
1. Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Andrebbero individuati gli autori dell’”opera audiovisiva e televisiva”con un secondo comma dal seguente tenore (peraltro ogni articolo riferito alla cinematografia dovrebbe comprendere anche l’ opera audiovisiva e televisiva:Si considerano coautori dell'opera audiovisiva e televisiva l'autore del soggetto [format], l'autore della sceneggiatura, e per le sole opere audiovisive anche l'autore della musica ed il direttore artistico
ART. 45
1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
2. Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale nell’opera stessa secondo le forme d’uso. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
ART. 46
1. L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. 2. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44. 3. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. 4. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
ART. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, in forma analogica o digitale.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche, espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresí, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 46bis: inclusione delle forme di distribuzione nuove per l’equo compenso.
ART. 47
1. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
2. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali secondo le norme fissate dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo. la norma andrebbe estesa al produttore fonograficovalutare in relazione agli artt. 72 e seg.
ART. 48
1. Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
ART. 49
1. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
ART. 50
1. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Dal momento che sono intervenute modificazioni normative che evidenziano la volontà di estendere taluni istituti anche alle opere audiovisive e alle immagini in movimento o assimilate si è aggiunto un art. 50-bis che dichiara applicabili le disposizioni della Sezione “in quanto compatibili”)
Art. 50-bis
1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano in quanto compatibili alle opere audiovisive e alle opere costituite da sequenze di immagini in movimento.
Sezione IV — Opere radiodiffuse
ART. 51
1. Il diritto esclusivo di radiodiffusione spettante all’autore a norma dell’art. 16 è regolato dalle norme particolari seguenti.
ART. 52
1. L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti. 2. I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione. 3. È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove. 4. Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.Si propone di eliminare l’articolo: le disposizioni degli articoli 52, 53, 56 e 57 sembrano essere in conflitto con l’evoluzione del sistema radiotelevisivo e con la Direttiva 2001/29/CE che, all’articolo 5, non prevede tali eccezioni.
ART. 53
1. Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti. 2. Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.Si propone di eliminare l’articolo medesima ratio art. 52
ART. 54
1. L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, anche a salvaguardia dei diritti d’autore e connessi, avviene secondo la normativa vigente da parte delle autorità a ciò preposte. 2. Il nome dell'autore e dei titolari dei diritti connessi nonchè il titolo dell'opera devono essere indicati all’atto della radiodiffusione contemporaneamente all'opera.
ART. 55
1 Senza pregiudizio dei diritti d’autore e dei diritti connessi agli organismi di radiodiffusione è consentita la registrazione effimera su disco o su altro supporto di un’opera, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione stessa sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E’ consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest’ultima, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei titolari dei diritti connessi.
ART. 56
1. L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria. 2. La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento. Si propone di eliminare l’articolo medesima ratio art. 52
ART. 57
1. Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
2. Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute. Si propone di eliminare l’articolo medesima ratio art. 52
ART. 58
1. Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.Si propone di eliminare l’articolo in quanto costituisce una eccezione al disposto dell’art. 15 della legge, in cui è stato precisato che nel diritto dell’autore è compresa anche la “comunicazione in pubblico, con tecnologie analogiche o digitali”.
ART. 59
1. La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.proposta: articolo da eliminare, tenuto conto del generale disposto dell’articolo 16 della legge.
ART. 60
1. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.proposta: articolo da eliminare
Sezione V — Opere registrate su supporti
In merito alle opere registrate su supporti: svincolare alcune tutele dall’esistenza di supporti materiali estendendola a formati digitali, on line.
ART. 61
1 L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera sopra su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, gli esemplari dell'opera cosí adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto. 2 La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. 3 Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
ART. 62
1. I supporti nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino adeguatamente e stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore. Il complesso orchestrale o corale è indicato col nome d'uso; d) data della fabbricazione.
ART. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge. 2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
ART. 64
1. La concessione in uso di supporti, a fini commerciali, da parte di discoteche, cineteche dello Stato e di enti pubblici è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, allorché i supporti contengano opere tutelate .Si propone di eliminare.
Sezione VI — Programmi per elaboratore
Si propone la possibile introduzione di una norma che tuteli l’eccezione di decompilazione nel caso di programmi per elaboratore protetti da una misura tecnologica di protezione (e dunque volta a favorire l’interoperabilità). Parimenti, l’introduzione di una disposizione normativa che bilanci la tutela delle TPMs con le esigenze di interoperabilità del mercato. In questo caso, un modello da studiare (anche se forse non ideale, ma utile per una prima riflessione) potrebbe trovarsi nel codice della proprietà intellettuale francese, come recentemente emendato a seguito del recepimento della direttiva 2001/29/CE, che più ampiamente introduce il principio secondo cui: “Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7” (art. L 331-5).
Artt. 64 bis e ss: il regime delle eccezioni deve essere ripensato e, in particolare, occorre introdurre un chiarimento normativo sulla possibilita' per l'utilizzatore di effettuare copia privata e, in particolare, il c.d. "format shifting" che e' il diritto di effettuare copie, ad esclusivo uso personale, di un'opera dell'ingegno tra diversi formati (in numero prestabilito). Tale tema e' gia' stato discusso in UK nell'ambito del Gowers Report, realizzato dal Governo Inglese che suggeriva (peraltro formulando varie proposte di revisione della Direttiva 2001/29/CE): a) di operare un chiarimento legislativo stabilendo la possibilita' del format shifting b) di parametrare l'equo compenso alla esistenza di tale diritto; c) per le opere gia' in circolazione, di predisporre, lato collecting societies, una licenza forfettaria che consenta di acquisire il diritto. Consentire, anche a livello di copia privata, il format shifting implica tuttavia una delicata analisi lato misure tecnologiche di protezione per quanto riguarda supporti che prevedano tali tecniche.
Si propone un riequilibrio tra la definizione puntuale dei diritti del titolare del programma (64 bis) e la definizione ampia di quelli dell'utente (64 ter). Tale disparità consente un evidente aumento del potere contrattuale del titolare del diritto. Si consideri per esempio il comma 1 dell'art. 64 ter: la frase “Salvo patto contrario” evidenzia la chiara forza contrattuale che il produttore può esprimere nella licenza. Art. 64 bis, punto a (con riferimento anche all'art. 13): il comma appare troppo limitante. Il possessore di un programma per elaboratore non ha la facoltà di prestarlo. Inoltre la multi-utenza non è concessa. Art. 64 bis, punto c: se l'esaurimento del diritto di distribuzione consente la rivendita del programma va esplicitato che le licenze che limitano la rivendita non sono lecite.
Art. 64 quater. Comma 1, punto b: la frase “...non siano già rapidamente accessibili...” evidenzia il potere contrattuale del titolare del diritto. Ancora, al comma 2, i punti b e c evidenziano il forte squilibrio tra la protezione degli interessi del titolare del diritto e quelli dell'utente.
ART. 64-bis
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
ART. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
ART. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle. 4. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
Sembra opportuno non citare la Convenzione di Berna, si fa comunque presente che in questo come in altri casi la normativa europea riprende formulazioni dalla Convenzione di Berna con difformità più o meno rilevanti.
Sezione VII — Banche di dati
ART. 64-quinquies
1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
ART. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 codice civile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare dei diritti o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
Capo V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI SEZIONE I REPROGRAFIA ED ALTRE ECCEZIONI E LIMITAZIONI
In merito alle libere utilizzazioni è opinione comune che esse risentano dell’ambiente analogico in cui furono concepite. Peraltro giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le previsioni di tale Capo non siano applicabili alle utilizzazioni digitali. Si propone di prevedere la digitalizzazione dei supporti in relazione all’applicazione dell’art. 68 sulla repografia ma poi, più in generale, in relazione a tutte le previsioni di cui al capo V sulle libere utilizzazioni.
Per quanto riguarda il tema delle biblioteche, utile prevedere un diritto di format shifting del patrimonio in loro possesso a fronte del pagamento di un equo compenso, utile a preservare le raccolte ead adeguarle alle nuove tecniche di circolazione.
Titolo I - Capo V- Eccezioni e limitazioni: anche qui è necessario adattare la lettera di alcune norme per consentire l’applicabilità di tali eccezioni consentite alle nuove tecnologie.
La possibile introduzione di un meccanismo che consenta effettivamente ai legittimi acquirenti delle opere i fruire delle eccezioni loro garantite dalla legge (e dunque da sostituire alle vaghe disposizioni di cui agli artt. 71-quinquies, 2° comma e 71-sexies, 4° comma). Il possibile ripensamento del sistema di eccezioni per le opere messe a disposizione del pubblico on demand (praticamente inesistente nel caso in cui l’opera sia protetta da TPMs o quando l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali, cf. artt. 71-quinquies, 3° comma e 71-sexies, 3° comma) in modo da consentire, anche in quel caso, l’esperimento di almeno alcune delle più importanti limitazioni quali, ad esempio, quelle direttamente legate all’informazione, alla didattica e alla ricerca scientifica.
In merito a tale Capo, si propone quanto segue:1) digitalizzazione finalizzata alla consultazione (anche in rete) e al prestito di opere protette ma fuori commercio o non più reperibili. Attualmente, stante il disposto dell'art. 71-ter, è possibile solo per finalità di ricerca o attività privata di studio da terminali situati nei locali della biblioteca aventi tale unica funzione. 2) prestabilità delle opere digitali commercializzate come allegati a monografie o periodici. Si fa notare, in proposito, che ai sensi dell'art. 69 il libro è prestabile immediatamente mentre l'opera contenente videogrammi/fonogrammi/immagini in movimento lo è dopo 18/24 mesi. Spesso, tuttavia, l'uso di quest'ultima è inscindibile dalla prima. 3) riproducibilità in formato digitale (almeno in bassa definizione) delle copertine e dei sommari di opere editoriali, finalizzata all'inserimento nei cataloghi in rete delle biblioteche come "allegati" al record bibliografico, con finalità meramente informativa. 4) inserimento di "trailer" di videogrammi e sampling di audiogrammi nei cataloghi in rete delle biblioteche, con la medesima finalità di cui al punto precedente 6) consultabilità e prestabilità della copia di sicurezza effettuata ai sensi dell'art. 69 comma 2, in luogo dell'originale. Necessità di identificare i requisiti necessari a creare un sistema di informazione sul regime dei diritti delle opere rese accessibili al pubblico tramite le tecnologie digitali. In proposito, segnalo il caso tipico delle videoregistrazioni digitali, che in base all'art. 69 comma 1 lettera b) sono prestabili dopo 18/24 mesi dal "primo esercizio del diritto di distribuzione" ma che spesso sono accompagnate, nel medesimo dvd, da contenuti speciali realizzati successivamente all'opera principale.
ART. 65
1. Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, amministrativo, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o di materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.
ART. 66
1. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali, anche radiotelevisivi o telematici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.
ART. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie od amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile il nome dell'autore.
Art. 68
La necessità di estendere alle tecnologie appare con una certa urgenza (si vedano, come altri hanno credo già sottolineato, La raccomandazione della Commissione (24/08/2006) e il Report dell’HLEG del 18/4/2007). Tuttavia si propone una formula più generica che permetta oggi la digitalizzazione ma in futuro la migrazione ad altre tecnologie che possano svilupparsi e meglio prestarsi alla conservazione del patrimonio delle librerie. Quindi: 2. E’ libera la riproduzione, con i mezzi tecnologici idonei alla conservazione, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.
Art. 68
“1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2 È libera la fotocopia, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto ed indiretto.” Forse basterebbe non indicare i mezzi e solo sostituire nel testo vigente la parola “riproduzione” alla parola “fotocopia”.
Si propone la seguente formulazione:“3. è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno.”
Il comma 3 in questa formulazione non risolve il problema degli articoli (o capitoli) che superano il quindici per cento.
Si propone di aggiungere al comma 3 la frase: "Qualora un singolo capitolo o articolo superi il 15%, è consentita la sua riproduzione per intero, entro il limite massimo del 30% del volume o fascicolo." [propongo 1/3 del volume o fascicolo, perche' può accadere che un fascicolo di rivista abbia tre articoli e non è detto che la riproduzione per intero di uno dei tre corrisponda al 30%...che è un poco di più rispetto al 30%, acnhe se questo non risorve il problema di un articolo più corposo rispetto agli altri due in un fascicolo di tre articoli. Permane il problema di un fascicolo con due articoli, per il fasicolo speciale/monografico, vale il 15%? AdR]
comma 5: “Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse, possono essere effettuate nei limiti stabiliti dal--213.45.198.151 23:09, 13 Nov 2007 (CET)--213.45.198.151 23:09, 13 Nov 2007 (CET) comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria […] “Quattro i possibili casi, solo il quarto dei quali richiederebbe una modifica al comma 5: 1) quello di opere digitali native di cui le biblioteche abbiano già acquisito apposita licenza d’uso dal produttore o dal distributore, proprio per assicurare l’accesso a distanza agli utenti registrati (e il download nei limiti del fair use); in questo caso, non sono dovuti compensi ulteriori rispetto alla licenza, tantomeno compensi forfetari;
2) quello di opere protette, digitali native o digitalizzate dalla biblioteca per i propri servizi (cfr. 2. co.), che la biblioteca intenda interamente distribuire/comunicare a distanza (quindi oltre i limiti del 15%) a particolari tipologie di utenti istituzionali impossibilitati a recarsi fisicamente